Rivarolese – Finale: il precedente giurisprudenziale favorevole al Casoria

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Arriva dall’Eccellenza ligure un precedente che avrebbe potuto evitare al Casoria la sconfitta per 3-0 a tavolino in occasione della partita disputata con il Gragnano

Una decisione presa in un caso del tutto analogo a quello della gara Gragnano – Casoria, giocata lo scorso Sabato, avrebbe potuto evitare la sconfitta per 3-0 a tavolino comminata ai viola. La sentenza in questione è stata emessa dalla Corte di Appello federale nell’ambito di una procedura di reclamo intentata dalla società Finale F.C. a seguito della gara Rivarolese -Finale di Eccellenza ligure. In questo caso, analogamente a quanto accaduto a Gragnano, la Rivarolese effettuò la sesta sostituzione sul risultato di 3-0 a favore al minuto 89. Il Giudice Sportivo territoriale respinse il reclamo, applicando l’art.17, comma 1, ultima parte del Codice di Giustizia Sportiva, in considerazione della “particolare tenuità del fatto”. Così facendo, aprì la strada all’irrogazione delle sole sanzioni di cui all’art.18, comma 1, lett. b), c), d), e) ed f) (ammenda, porte chiuse o squalifica del campo).

LA MOTIVAZIONE DELLA CORTE DI APPELLO FEDERALE

Orbene, la Corte di Appello federale, investita della questione, confermò la decisione con una motivazione in parte difforme. Invero, la Corte sostenne che l’art.17 del Codice di Giustizia sportiva fosse del tutto inapplicabile al caso di specie, osservando un preciso processo argomentativo a riguardo. Di fatto, per infliggere la sconfitta 3-0 a tavolino alla società ritenuta responsabile del comportamento illecito, dovrebbe provarsi l’effettiva influenza che lo stesso ha avuto sul corretto svolgimento della partita, con conseguente alterazione del risultato. Nel caso specifico, i Giudici federali sostennero che le circostanze non fossero tali da poter far presumere una concreta alterazione del risultato, restando irrilevanti le ragioni avanzate dalla società Finale FC, la quale espose a sostegno della propria versione la semplice possibilità di ribaltare il risultato in pochi minuti connaturata al giuoco del calcio.


ANALOGIE

Di conseguenza, la Corte confermò la decisione del Giudice sportivo, respingendo il reclamo. Così facendo, i Giudici affermarono un chiaro  principio giurisprudenziale applicabile sicuramente anche alla gara Gragnano – Casoria. Di fatto, la sesta sostituzione dei casoriani è stata effettuata al 92′ in una situazione di risultato chiaramente acquisito. Una circostanza, quest’ultima, che l’organo di giustizia sportiva territoriale avrebbe dovuto tenere in debito conto prima di comminare la sanzione della sconfitta a tavolino.

Resta da operare un’ultima precisazione. Il Casoria, a differenza del caso citato, è stato sanzionato d’ufficio sulla base del solo referto arbitrale e non in sede di reclamo. Di conseguenza, la società viola non ha avuto possibilità di portare a conoscenza del Giudice Sportivo la propria versione prima della decisione.


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